Statuto

ART.1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, CARATTERI
[1] Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione denominata L'Altra Parte, con sede in Bergamo. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.
[2] L'Associazione si connota con i caratteri distintivi di: Associazione ludica e culturale; Associazione di promozione sociale.
[3] L'Associazione: è senza fini di lucro (non profit); è apolitica, apartitica, aconfessionale; garantisce ai Soci le pari opportunità fra uomo e donna, nonché i diritti inviolabili della persona; ha carattere nazionale.

ART.2 - SCOPI ISTITUZIONALI
[1] L'Associazione ha come propri scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo: della cultura e dell'arte; della pratica e della divulgazione del gioco di ruolo in tutte le sue forme e versioni; della produzione di moduli di gioco ed espansioni; della ricerca e dell'approfondimento di tematiche letterarie legate alla storia e alla mitologia nonché del folklore nei vari suoi aspetti e forme; del gioco di ruolo applicato all'istruzione e alla formazione; della socializzazione.
[2] A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante: l'organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale; la costituzione di una biblioteca ludica ai fini di garantire all'utenza degli associati un serbatoio di informazioni e materiali inerenti alla mitologia e al gioco di ruolo in generale; l'organizzazione di corsi per l'apprendimento e la divulgazione del gioco di ruolo con la presentazione di nuovi moduli o modelli di gioco; l'organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione; la creazione, l'edizione e la distribuzione di materiali a stampa e/o in formato elettronico.

ART.3 - SOCI
[1] Può diventare Socio dell'Associazione chiunque condivida e accetti i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.
[2] Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo. È considerata in forma scritta anche la domanda che viene presentata mediante la compilazione dell'apposito form: 
Con la presente io sottoscritto/a ......................................... nato/a a........................................... il......................... , residente in ....................... via .................................................................................. , chiedo formalmente la mia ammissione all'Associazione denominata "L'Altra Parte", accettando e perseguendo in ogni sua parte quanto indicato nel suo Statuto e nel Regolamento precedentemente presi in visione. Il presente form mi da diritto all'iscrizione rinnovabile annualmente partecipando alla quota associativa di ..................... previo nulla osta del Consiglio Direttivo. In caso i dati sopra riportati cambieranno in campo ad un anno dalla data odierna, mi faccio scrupolo di comunicare eventuali modifiche al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Contro il diniego, l'aspirante Socio può fare appello al Consiglio Direttivo stesso. Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. La qualità di Socio è strettamente personale e, in linea di principio, dura per tutta la sua vita. La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione o per morte. La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. In caso di recesso, esclusione o morte i Soci stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul Fondo comune dell'Associazione.
[3] L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con l'unanimità dei voti, per i seguenti motivi: inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione. Il Socio escluso può ricorrere contro la delibera del Consiglio Direttivo appellandosi all'Assemblea straordinaria dei Soci, la cui delibera sarà notificata tramite mezzo cartaceo e informatico in funzione di specifiche motivazioni.
[4] I diritti dei Soci consistono: nella partecipazione alle assemblee, con diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e passivo; nella visione degli atti e dei registri dell'Associazione; nel fruire di particolari agevolazioni in occasione di eventi e/o attività organizzata dall'Associazione.
[5] I doveri dei Soci consistono: nell'osservare il presente Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione come anche le decisioni prese in seno al Consiglio Direttivo; nel far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire alla realizzazione dei programmi votati dal resto dei Soci.
[6] Cessazione dell'affiliazione: vedi comma [2].

ART.4 - ORGANI
[1] Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Comitato Tecnico; c) il Consiglio Direttivo; d) il Presidente.

ART.5 - ASSEMBLEA DEI SOCI
[1] All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria o in via straordinaria. L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un voto, che può venire esercitato nell'osservanza delle regole indicate nel comma [2].
[2] Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci di maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi, che sono in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno sociale in corso nel momento in cui si tiene l'Assemblea.
[3] I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di un altro Socio.
[4] Ogni Socio ha diritto di manifestare opinioni, consigli o critiche costruttive in merito a decisioni del Consiglio Direttivo sia a voce che tramite mezzi cartacei o informatici.

ART.6 - ASSEMBLEA ORDINARIA
[1] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo determina il luogo, la data, l'ora e l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea sul Sito Internet dell'Associazione.
[2] L'Assemblea ordinaria: esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo; esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario; esamina e delibera il Regolamento; esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno; esamina l'introduzione di modifiche ai regolamenti, ai compendium o ai manuali di gioco.
[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo da lui eletto. La funzione di Segretario viene svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori. Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

ART.7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA
[1] L'Assemblea straordinaria viene convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del Giorno. L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.
[2] L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con la maggioranza dei due terzi di voti.
[3] L'Assemblea straordinaria delibera circa l'espulsione di uno dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, in seguito ad un atteggiamento che possa in qualsiasi modo danneggiare l'Associazione, gli associati e il materiale ad essa appartenente; per l'esclusione sono necessari i voti di almeno i due terzi dei costituenti del Consiglio.
[4] L'Assemblea straordinaria viene convocata per tutti i Soci aventi diritto al voto nel caso di delibera di espulsione di uno dei Soci da parte dei membri del Consiglio Direttivo; in questo caso la deliberà verrà notificata se il voto dei Soci supererà la metà più uno del numero dei votanti presenti.

ART.8 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI
[1] Gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci vengono pubblicati sul Sito Internet dell'Associazione.
[2] Tutti gli atti e i registri relativi all'attività dell'Associazione possono venire consultati da parte dei Soci presso la sede dell'Associazione.

ART.9 - COMITATO TECNICO
[1] Il Comitato Tecnico è costituito dai Soci con maggiore esperienza, coloro i quali operando in funzione dei fini associativi svolgano attività complementari: gestione del sito internet, promozione di moduli di gioco, battle game ecc..
[2] I membri del Comitato Tecnico non dovranno superare il numero di tre per ambito di interesse.
[3] Il Comitato Tecnico ha poteri decisionali nell'ambito assegnatogli dal Consiglio Direttivo, oltre a godere di autonomia operativa e gestionale.
[4] Ai fini decisionali riguardanti le direttive del Consiglio Direttivo il Comitato Tecnico ha potere esclusivamente consultorio.

ART.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
[1] Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri, eletti tra i Soci fondatori e tra i Soci maggiorenni, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel proprio ambito, il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a vita. Nel caso in cui uno di questi decidesse di rinunciare alla carica non sarà più rieleggibile.
[2] L'incarico di membro del Consiglio Direttivo viene svolto a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A singoli membri del Consiglio Direttivo possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
[3] Il Consiglio Direttivo: è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; determina l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei Soci; conferisce ai singoli membri del Consiglio Direttivo eventuali incarichi operativi specifici, determinandone i limiti e stabilendone il compenso. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo provvede per ciascun anno sociale a redigere il Rendiconto economico e finanziario e a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, mediante convocazione personale e/o telefonica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente, delibera con il voto favorevole della unanimità dei presenti.
[4] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri superstiti provvedono ad eleggere un sostituto tra i Soci. L'elezione del nuovo componente del Consiglio Direttivo deve avvenire con l'unanimità dei voti dei membri del Consiglio Direttivo in carica.

ART.11 - PRESIDENTE
[1] Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione.
[2] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al membro del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente stesso.

ART.12 - MEZZI FINANZIARI E RISORSE ECONOMICHE
[1] I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'Associazione possono derivare: 1) dal versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci; 2) da contributi pubblici e privati; 3) da donazioni e eredità; 4) da prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci; 5) da proventi derivanti da iniziative promozionali.

ART.13 - FONDO COMUNE
[1] Le entrate indicate all'articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo comune dell'Associazione, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo comune né pretenderne quota in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

ART.14 - DIVIETI
[1] Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART.15 - REGOLAMENTO
[1] Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

ART.16 - ANNO SOCIALE
[1] L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.17 - SCIOGLIMENTO
[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.
[2] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART.18 - NOTE TRANSITORIE
[1] Il primo Anno sociale ha inizio il giorno in cui è stata costituita l'Associazione e termina il 31 dicembre successivo.
[2] Il primo Consiglio Direttivo, il primo Presidente, il primo Comitato Tecnico vengono nominati dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.
[3] L'ammontare della quota sociale relativa al primo Anno sociale viene determinato dai Soci in occasione della stipula dell'Atto Costitutivo.